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Legislazione sul consumo di tabacco

Tutela dal fumo e diritti dei non fumatori

Il successo legislativo che tutela i non fumatori è in gran parte dovuto alla sensibilizzazione del mondo politico promossa dall’Associazione Non-fumatori.

Cronologia dei progressi legislativi nell'ambito della protezione dal fumo

1989

Legge sanitaria cantonale, Art. 52
È la prima volta che in Svizzera il fumo di tabacco viene considerato pregiudizievole alla salute.

1993

Legge Federale sul Lavoro, Art. 19
Il datore di lavoro deve tutelare la salute del dipendente anche dagli effetti del fumo passivo.
Legge aggiornata nel 1993 e in ottobre 2009.

1994

Regolamento per i dipendenti dello Stato, Art. 54
Proibizione di fumare sul posto di lavoro nell'amministrazione cantonale. 
(ora articolo 22 del medesimo regolamento aggiornato al 2 luglio 2014)

1996

Legge sugli esercizi pubblici, Art. 57
Obbligo per gli esercizi pubblici di destinare almeno un terzo della superficie ai non fumatori.

1997

Risoluzione Scuole del 02.09.1997
Proibizione di fumare all'interno degli edifici scolastici.

2000

Revisione della legge sanitaria cantonale, Art. 52
Finalmente dopo 17 anni il fumo viene considerato non più pregiudizievole ma dannoso per la salute.

2006

Modifica alla Legge degli esercizi pubblici, Art. 35
Divieto di fumo all'interno degli esercizi pubblici (eccezioni per zone adibite ai fumatori).

2007

Legge cantonale sugli impianti pubblicitari, Art. 4
Divieto di pubblicizzare il consumo di tabacco.

2010

Legge Federale concernente la protezione contro il fumo passivo
La Confederazione uniforma per tutti i cantoni i luoghi chiusi dove è vietato fumare.
(Aggiornata nell'ottobre 2021. Modifiche concernenti la sigaretta elettronica a pagina 20 e 21)

2013

Regolamento concernente la protezione contro il fumo
con un capitolo dedicato alla protezione dei giovani, con il divieto di vendita dei prodotti del tabacco ai minori di 18 anni.

 

2021

Legge federale sui prodotti del tabacco e sulla sigaretta elettronica
(Modifica degli atti normativi a pagina 20 e 21)

 

2022

Votazione federale per introdurre nella costituzione un articolo che vieta la pubblicità del tabacco, e prodotti affini, verso i giovani.
L’iniziativa popolare «Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco» sarà attuata tramite un emendamento alla legge sui prodotti del tabacco. L’iniziativa prevede un massimo di 3 anni per questo emendamento.

Decreto Federale (2021)

 

2023

Votazione federale delle modifiche della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan).
In Ticino, dal 1° giugno 2023 è vietata la distribuzione e la vendita di sigarette elettroniche (e-cig) e prodotti simili a giovani minori di 18 anni e il loro consumo in luoghi chiusi accessibili al pubblico. Questi divieti si applicano a prodotti con e senza nicotina.

Legge sanitaria del 18 aprile 1989 (stato 15 giugno 2023) 

 


Leggi cantonali e federali riguardanti la tutela da tabacco e fumo

 

Regolamento cantonale concernente la protezione contro il fumo (24 aprile 2013)
Art. 2

  1. È decretato il divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone.
  2. Oltre ai luoghi elencati all’art. 1 cpv. 2 della legge federale, sono luoghi accessibili al pubblico in particolare:
    a) i luoghi di svago e culturali;
    b) gli spazi adibiti a fiere e mostre;
    c) tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni.
  3. Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati all’art. 1 della legge federale e al cpv. 2 del presente regolamento quali ad esempio atrii, corridoi, foyer e servizi igienici.
  4. Sono considerati spazi aperti gli spazi che presentano un’apertura direttamente verso l’esterno di almeno la metà del perimetro della struttura (l’apertura del soffitto non è presa in considerazione); tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono a questi requisiti.
  5. Il gestore o responsabile dell’ordine interno può prevedere il permesso di fumare nei luoghi di cui all’art. 7 dell’ordinanza federale.

Vedi regolamento

 

 

Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo (1 maggio 2010)
Art.1

  1. La presente legge disciplina la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.

Vedi legge

 

 

Legge sugli impianti pubblicitari (26 febbraio 2007)
Art. 4 (Cpv. 2)

2. Sono vietati gli impianti pubblicitari percettibili dall’area pubblica che pubblicizzano il consumo di tabacco. Tale divieto si estende agli spazi interni degli edifici e luoghi pubblici che appartengono allo Stato, ai Comuni e agli enti o fondazioni di diritto pubblico. L’autorità competente può concedere in via eccezionale deroghe per la sponsorizzazione di manifestazioni temporanee, escluse quelle sportive e per minorenni.

Vedi legge

 

 

Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (modificata nel 2006 e poi nel 2010)
Art. 35 (prima del 2010 era l'Art. 57)

  1. All’interno degli esercizi pubblici è vietato fumare.
  2. È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori.
  3. Il divieto non si applica alle camere degli esercizi pubblici con alloggio.

Vedi legge
Vedi regolamento esercizi pubblici

 

 

Legge sanitaria cantonale (vers. 1989, stato 15 giugno 2023) 
Art. 52 

Consumo di tabacco e altre sostanze

a) generalità

Art. 52 Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone è vietato fumare, rispettivamente consumare, prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del tabacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo.

Il capoverso 1 è parimenti applicabile ai dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina riscaldato tramite una fonte di energia esterna, segnatamente le sigarette elettroniche o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo.

b) informazione

2Il Consiglio di Stato, nel rispetto delle libertà individuali, promuove l’informazione alla popolazione sugli effetti nocivi del fumo attivo e passivo.

c) divieti e obblighi

Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare.

d) protezione dei giovani

Art. 52a La distribuzione e la vendita a giovani minori di 18 anni di prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del tabacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo è vietata.

Il personale di vendita è tenuto a controllare l’età del cliente, esigendo la presentazione di un documento di identità ufficiale, qualora vi fossero dubbi sull’età dello stesso.

La distribuzione e la vendita di prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del tabacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo tramite distributori automatici è autorizzata unicamente a condizione che il rispetto del divieto sancito dal capoverso 1 sia garantito da adeguate misure di controllo.

I capoversi 1, 2 e 3 sono parimenti applicabili alla distribuzione e la vendita a giovani minori di 18 anni di dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina riscaldato tramite una fonte di energia esterna, segnatamente le sigarette elettroniche o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo.

Vedi legge

 

 

Risoluzione scuole (1997)

 Vedi regolamento

 


Informazioni utili

  • progetto legge prodotti del tabacco (lptab)
  • divieto di vendita di tabacco e derivati ai minorenni: legge cantonale
  • Regolamenti comunali sul littering (gettare i mozziconi): Lugano e Bellinzona
  • Risoluzione cantonale per il divieto di fumo nelle scuole (2 settembre 1997)