Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994; modifica



IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTON TICINO

visto il messaggio 13 ottobre 2004 n. 5588 del Consiglio di Stato,
decreta:

I. La legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 è così modificata:
Art. 57 (nuovo)

             1. All’interno degli esercizi pubblici è vietato fumare.
             2. È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e
                 opportunamente ventilati adibiti ai fumatori.
             3. Il divieto non si applica alle camere degli esercizi pubblici con alloggio.



Regolamento della legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996;



modifica 11 aprile 2006
Art. 47u (nuovo)
Cpv 1 Gli spazi o i locali adibiti ai fumatori di cui all’art. 57 della legge:

a) possono avere una capienza massima pari a 1/3 della superficie totale dei locali d’esercizio, escluso il servizio d’alloggio;
b) devono essere dotati di impianti di ventilazione meccanici conformi alle Norme svizzere SN SIA V382/1 e V382/3, provvisti di filtri di classe HEPA certificati EN 1822 commisurati alla loro volumetria;
c) devono essere delimitati da pareti a tutt’altezza su tutti i lati e dotati di una porta a chiusura automatica.

Cpv 2 In ogni caso non possono essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un esercizio pubblico.

Art. 47v (nuovo)
La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere preceduta dalla presentazione all’ufficio dei permessi di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell’impianto a quanto stabilito dall’art. 47u cpv. 1 lett. b).

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 12 aprile 2006.


DIVIETO DI FUMARE NEL CANTON TICINO = www.prevenzione.ch