Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994; modificaIL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTON TICINO visto il messaggio 13 ottobre 2004 n. 5588 del Consiglio di Stato, decreta: I. La legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 è così modificata: Art. 57 (nuovo)
1. All’interno degli esercizi pubblici è vietato fumare.
2. È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori. 3. Il divieto non si applica alle camere degli esercizi pubblici con alloggio. |
Regolamento della legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996;modifica 11 aprile 2006 Art. 47u (nuovo) |