IL FUMO PASSIVO

  • 1. Dati di fatti

  • 2. Legislazione

  • 3. Iniziativa popolare federale

  • 4. Sondaggio nelle aziende


    LEGISLAZIONE A CUI SI PUO' FARE RIFERIMENTO IN MATERIA
    DI PROTEZIONE DELL'ARIA
    E DEL FUMO PASSIVO IN PARTICOLARE:






    Protezione dell'aria in generale

    Legge federale sulla protezione dell'ambiente:
  • Art.13 Valori limite delle immissioni
    cpv. 1 Il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti dannosi e molesti.
    cpv. 2 Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte.
    Art.14 I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione.
    Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico.
    Art.2 Definizioni
    Cpv. 5 Sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite d'immissione ai sensi dell'allegato 7. Se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d'immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando:
    a) mettono in pericolo l'uomo
    b) sulla base di un'inchiesta è stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una parte importante della popolazione
    Legge organica comunale
    Art.107 Il Municipio esercita le funzioni di polizia locale. Queste hanno specialmente per oggetto la tutela della pubblica salute ed igiene. 


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    Negli ambienti chiusi in generale

    Legge sanitaria cantonale (18.04.89)
    Art.52 E' considerato atto dannoso alla salute imporre, in luogo chiuso pubblico, di uso pubblico o collettivo, l'aspirazione del fumo della combustione del tabacco e di altre sostanze a un non fumatore.
    REGOLAMENTO
    concernente i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare

    Il Consiglio di Stato
    della Repubblica e Cantone Ticino

  • richiamato l’art. 52 cpv. 3 della Legge sulla promozione della salute e
        il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989
  • richiamata la modifica dell’art. 57 della Legge sugli esercizi pubblici
        del 12 ottobre 2005;

    d e c r e t a :
  • Art. 1
    .1 È decretato il divieto di fumare nei seguenti spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo chiusi:
      a)   nelle strutture sanitarie ai sensi dell’art. 79 della legge;
      b)   negli spazi accessibili all’utenza degli stabili amministrativi pubblici;
      c)   nelle strutture scolastiche;
      d)   nelle strutture sportive;
      e)   nei mezzi di trasporto pubblici;
      f)    nei luoghi di svago e culturali;
      g)   negli spazi adibiti a fiere e mostre;
      h)   negli spazi commerciali accessibili al pubblico;
      i)    in tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni.

    .2 Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati al cpv. 1 quali ad esempio atrii, corridoi, foyer, servizi igienici così come agli spazi all’aperto delle strutture di cui al cpv. 1 lett. c) e i).

    .3 Le tende e i gazebo sono considerati chiusi se non aperti almeno al 50%.

    Art. 2
    .1 Nelle strutture di cui all’art. 1 è riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori

    .2 Agli spazi adibiti ai fumatori si applica per analogia l’articolo 47u del Regolamento della legge sugli esercizi pubblici.

    .3 La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere preceduta dalla presentazione all’Ufficio di sanità di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell’impianto a quanto stabilito dall’art. 47u cpv. 1 lett. b) del Regolamento della legge sugli esercizi pubblici.

    Art. 3
    .1 Le infrazioni al presente regolamento sono punite in virtù dell’art. 95 della legge.

    .2 Oltre all’utente degli spazi di cui all’art. 1 può essere pure punito il gestore della struttura medesima.

    Art. 4
    Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 12 aprile 2007.



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    Sul posto di lavoro
    Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
    Art.33 La composizione dell'aria nei posti di lavoro non deve pregiudicare la salute dei lavoratori. Se tale pericolo non può essere evitato, dev'essere assicurata nei posti di lavoro una ventilazione naturale o artificiale; se necessario devono essere adottati altri provvedimenti tecnici. 
    La Legge federale sul lavoro
    Art.6 L'ordinanza concernente la legge federale sul lavoro
    Art.19
    clicca qui
    Protezione dei non fumatori (1993) Il datore di lavoro deve provvedere, nel quadro delle possibilità dell'azienda, affinchè i non fumatori vengano preservati dal fumo di altre persone. 
    Il Codice delle obbligazioni e la Legge sull'assicurazione 
    Art.328 Il Codice delle obbligazioni e la Legge sull'assicurazione contro gli infortuni obbligano il datore di lavoro a proteggere la salute del lavoratore, per cui si deduce che il datore di lavoro è tenuto a proteggere i suoi dipendenti non-fumatori dal fumo di tabacco.



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    Nell'amministrazione statale
    Regolamento dei dipendenti dello Stato del 13 dicembre 1995; modifica
    (del 27 marzo 2007)
    Art.54 1. All’interno dell’Amministrazione cantonale e nei veicoli dello Stato è vietato fumare.
    2. È permesso fumare solo negli appositi spazi fumatori, separati fisicamente dal resto dell’ambiente, debitamente contrassegnati e adeguatamente ventilati.  



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    Negli esercizi pubblici
    Regolamento concernente i requisiti igienico-sanitari per gli esercizi pubblici.
    Art.3 L'esercizio pubblico deve avere un adeguato ricambio dell'aria a seconda della struttura e dell'ubicazione. 
    Legge sugli esercizi pubblici (nuovo dal 13.04.2006)
    Art.57 1) All’interno degli esercizi pubblici è vietato fumare.
    2) È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori.
    3) Il divieto non si applica alle camere degli esercizi pubblici con alloggio.

    collegamento all'Amministrazione cantonale
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